Tar, nel Lazio anche i medici di base possono prescrivere i farmaci per il diabete
Accolto ricorso della sede locale della Fimmg e da un medico della regione
Sono nulli gli atti della Regione Lazio che dispongono che i Medici di medicina generale non possano effettuare la prima prescrizione dei farmaci antidiabetici presenti nella "Nota 100" di Aifa, ovvero della nota che regola la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci innovativi per il diabete mellito di tipo 2. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dalla sezione regionale del Lazio della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e da un medico operante nel territorio regionale. Con l'impugnativa in questione si chiedeva l'accertamento del diritto dei Medici di Medicina Generale laziali di prescrivere i farmaci antidiabetici presenti nella Nota 100 di AIFA fin dalla prima prescrizione, con la richiesta di condanna della Regione Lazio a realizzare tutte le attività materiali necessarie per la rimozione di ogni ostacolo tecnico, informatico o organizzativo che impedisca l'esercizio del diritto alla prescrizione, adeguando il sistema informatico regionale (WebCare) alla disciplina nazionale dettata dall'Aifa. Il Tar, premettendo che le note Aifa "non si limitano a fornire indicazioni tecnico-scientifiche, ma incidono direttamente sul regime giuridico della prescrivibilità dei medicinali a carico del SSN, individuando anche i soggetti legittimati alla prescrizione", hanno sottolineato come le Regioni "non possono, per quanto di specifico interesse nella presente sede, incidere sull'individuazione dei soggetti legittimati alla prescrizione quando tale individuazione sia stata già operata dall'Aifa". Allo scopo, l'Agenzia "ha introdotto un sistema prescrittivo strutturato, fondato su una specifica 'Scheda di valutazione e prescrizione - Scheda di prima prescrizione', finalizzato a garantire appropriatezza clinica, monitoraggio del trattamento e uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale", con la conseguenza che "il tenore testuale della scheda non lascia margini di incertezza interpretativa sul punto che, per i farmaci di cui trattasi, la prima prescrizione possa essere effettuata, in modo alternativo, sia dai Medici di Medicina Generale che dagli Specialisti". E "La titolarità del Medico di Medicina Generale di procedere alla prima prescrizione dei farmaci ricompresi nella Nota 100 non può dunque essere compressa da parte delle Regioni".
G.Palmiero--INP